TEMPI DELLA GIUSTIZIA

Il Tribunale di Milano, nel rigettare la richiesta di audizione di testi a favore dell’imputato Berlusconi, si è appellato al principio di ragionevole durata del processo sancito nell’art. 111 della Costituzione (ed anche nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché nell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, che impone una riparazione pecuniaria alla vittima della violazione del principio di ragionevole durata di un incombente processuale).

Ho voluto ricordare questo principio perché il pubblico ministero Fabio De Pasquale – che ha sostenuto l’accusa – ha stigmatizzato la legge Cirielli, che nel 2008 aveva modificato la disciplina della prescrizione: invero, per l’originaria disciplina il tempo di prescrizione, considerato il reato imputato a Berlusconi, era di quindici anni (tenuto conto degli atti interruttivi), mentre per la legge Cirielli, il tempo di prescrizione è di dieci anni (considerati gli atti interruttivi). Ma il De Pasquale, invece di prendersela con il legislatore, avrebbe dovuto rimproverare a se stesso di non essersi adoperato per accelerare l’iter processuale (tra le funzioni del pubblico ministero c’è anche quella di “vegliare alla pronta e regolare amministrazione della giustizia”, a sensi art. 73 ordinamento giud.).

E, poi, anche dieci anni è un tempo irragionevole per una vicenda che in fondo non presenta caratteri di particolare complessità. Non vale dire che la Cirielli è una legge ad personam, tesa a salvare Berlusconi dalla condanna nel processo Mills: non si vuol negare la fondatezza dell’assunto, ma si deve pure riconoscere, da una parte, che la legge è attuazione del principio di ragionevole durata del processo, avente perciò valore erga omnes, e, dall’altra, è comprensibile, anche se non giustificabile, che Berlusconi abbia promosso quella legge per sottrarsi ad una ingiusta persecuzione della magistratura, testimoniata da una serie incredibile di azioni giudiziarie. Spuntano come funghi i procedimenti giudiziari contro di lui, sicché può dirsi che la persecuzione sussiste e non è soggetta a prescrizione alcuna (non cesserà fino a quando Berlusconi sarà sulla scena della politica).

Non si può dar peso alle critiche mosse alla sentenza da Di Pietro, il giustizialista (“l’ha scampata, salvato ancora un volta dalla prescrizione”), il quale, peraltro non immagina neppure che la prescrizione è una sconfitta per il pubblico ministero per non essere riuscito a provare, nei tempi prescritti, l’accusa. Sorvolo altresì sulla affermazione di Bersani, secondo cui “se Berlusconi fosse innocente dovrebbe rinunziare alla prescrizione“: da buon comunista finge di non sapere che la persecuzione giudiziaria di cui Berlusconi è vittima, è sostenuta a spada tratta dal suo partito, per interesse di bottega politica. Peraltro, chi, in presenza di settori della magistratura a lui ostili, rischierebbe di rinunciare alla prescrizione? perciò: “non ragionam di loro, ma guarda e passa”, come diceva Virgilio a Dante nel comune cammino tra le bolge infernali. Piuttosto è utile dire del principio di ragionevole durata del processo, riconosciuto e rispettato nelle democrazie efficienti e garantiste, oltre che prescritto dalla Costituzione quale connotato del giusto processo, nonché dalla soprannominata Convenzione europea.

Tale principio poggia su basi della cui importanza non è possibile dubitare: il processo è di per sé fonte di sofferenza (è pena diceva Carnelutti) per colui che vi è coinvolto, a prescindere dalla sua eventuale colpevolezza, onde è giusto ed è umano non prolungarne, oltre un accettabile limite, la durata. Peraltro se si tratta di persona innocente l’esposizione della stessa alla gogna per lungo tempo ne lede ingiustamente ed irreparabilmente l’onore e gli interessi, economici, sociali e umani. Ed anche qui si può dire che più il processo ha lunga durata, più sono gravi ed irreversibili i danni che esso cagiona alle persone che vi sono coinvolte (ed ai loro familiari). D’altro canto, il lungo lasso di tempo dalla commissione del reato nuoce certamente alla correttezza dell’accertamento (i ricordi dei fatti sbiadiscono nella rappresentazione di chi pur ne fu testimone: i romani dicevano tempus edax rerum, il tempo divora le cose) e il giudizio che arriva dopo lunga durata dell’iter processuale poggia su basi traballanti, sia “pro” che “contro” l’imputato, per cui il non andare oltre nell’accertamento attua una regola plausibile di cautela per tutti.

Ma la durata irragionevole, oltre a quanto fin qui detto, implica anche il pericolo che il processo non giunga al traguardo della sentenza definitiva: può sopravvenire la morte prematura, appunto per intervenuta prescrizione. Anche questo istituto si fonda sul fattore tempo che dista dal fatto-reato e, quindi, postula l’esigenza di contenere lo svolgimento del processo in tempi ragionevoli perché l’allontanarsi nella opinione pubblica del ricordo del delitto fa cessare, per il lungo lasso di tempo trascorso, l’allarme sociale che il delitto stesso ha prodotto, allarme che costituisce uno dei fondamenti della punibilità del reo.

Per altro, occorre considerare che se la condanna arriva dopo parecchio tempo dal reato potrebbe colpire persona che si è ravveduta e, quindi, violare il principio per il quale “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato” (art.27, comma 3, Cost.). Bene è vero che la rieducazione del condannato non costituisce l’unico fondamento della pena, essendo sempre validi altri due motivi: quello della retribuzione per il delitto commesso (quia peccatur) e quello di prevenzione per contrastare la recidiva (ne peccetur); ma quello della rieducazione è preminente, tanto da essere sancito, appunto, in Costituzione. Pertanto costituisce un preciso obbligo per il legislatore di attuare una disciplina della pena tenendo conto della finalità rieducativi del reo. Si può perciò concludere che la durata ragionevole del processo postula sia l’interesse della persona imputata, specialmente se innocente, che l’interesse dello Stato, sotteso alla potestà punitiva.

Ma, come tutti sanno e come le annuali statistiche impietosamente fanno emergere, il principio dei tempi ragionevoli del processo ha ceduto alla realtà dei tempi biblici; tanto che siamo il Paese più condannato dalla Corte di Strasburgo per violazione del tempo ragionevole del processo. Ed inoltre, come tutti sanno la prescrizione dei processi è all’ordine del giorno: anche qui le statistiche parlano chiaro e sono impietose nell’evidenziare i conti in rosso della giustizia.

Si parla da decenni della necessità di riformare la giustizia, ma senza costrutto alcuno, e la ragione dell’insuccesso va ricercata nella inconciliabilità delle posizioni delle forze politiche, ideologicamente contrapposte, anche con riguardo alla giustizia: la sinistra è a favore dei magistrati (a cominciare da Togliatti, con il suo decreto sulle guarentigie della magistratura del 1946) e si oppone ad ogni seria riforma; la destra vanta una notevole deficienza culturale, come emerge dal recente disegno costituzionale di riforma della giustizia, su cui è bene stendere un velo di oblio.

Anche adesso, dopo la definizione del processo a Berlusconi, si è tornato a proclamare che bisogna riformare la giustizia, ma è un semplice parlare, senza che s’intraveda un barlume per scelte condivise, per il bene del Paese e senza indulgere alle pretese delle toghe. E d’altronde, non compete al Governo tecnico prendere iniziative al riguardo, sia perché giace in Parlamento il già detto disegno di riforma della giustizia e sia perché trattasi di materia che è, più di ogni altra, eminentemente politica. Oltre a tutto, se si vuole procedere con il rito della revisione costituzionale, manca il tempo necessario (infatti, tale rito richiede due successive deliberazioni di ciascuna Camera, ad intervallo di almeno tre mesi, ed è improbabile che si possa tagliare il traguardo entro la presente legislatura, stante il clima di contrapposizione che ho appena detto).

L’Italia è obbligata a rispettare la Convenzione europea (pacta sunt servanda) e allora per rispettare il principio della ragionevole durata dei processi ci sono due strade da battere: la prima, ridurre i tempi dell’indagine preliminare (ed all’uopo è necessario ripristinare l’autonomo ruolo della polizia giudiziaria, rafforzandone, peraltro, la professionalità a somiglianza dei modelli esistenti nei più grandi Paesi, come quello inglese o quello continentale, di Francia e Germania). Prevedere, inoltre, tempi massimi per i giudizi di primo e ulteriore grado, oggi inesistenti ed evitare i cosiddetti “tempi morti”, cioè i tempi nei quali non si compie alcuna attività.

La seconda strada consiste nel ricorso, in attuazione dell’art. 106, comma 2, della Costituzione, alla magistratura onoraria (“La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere, la nomina anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”). In Inghilterra la maggior parte del lavoro giudiziario è smaltito da giudici onorari, da noi c’è il giudice di pace ma è poca cosa perché ha competenza soltanto de minimis.

Per attuare questa riforma è possibile che si abbia una condivisione di tutte le forze politiche, riforma che, per altro, è attuabile in via ordinaria ed in tempi brevi.
Però bisogna vincere la contrarietà della potente corporazione delle toghe, che vede come insidia al proprio potere l’innesto di un corposo numero di magistrati laici e, comunque, non tollera che li si costringa a lavorare più alacremente per rispettare i termini prefissati. Ma il potere politico non può essere sopraffatto da una corporazione che difende solo i suoi privilegi.

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