DEL GIUDICE E SUA RICUSAZIONE — di Marsilio

12 febbraio 2012
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Pos­sono chia­marsi “giu­dici” i com­po­nenti del Tri­bu­nale di Milano che con­du­cono il pro­cesso con­tro Sil­vio Ber­lu­sconi (caso Mills)? L’imputato ha chie­sto alla Corte d’Appello di pro­nun­ciare la ricu­sa­zione di quei giu­dici e la Corte, rite­nuta la non mani­fe­sta infon­da­tezza dell’istanza, ha deciso di pro­ce­dere all’esame del caso, ed ha fis­sato l’udienza del 18 feb­braio pros­simo per la deci­sione in con­trad­dit­to­rio (art. 127 codice pro­ce­dura penale). Ora, pre­dire il con­te­nuto della pros­sima deci­sione è cer­ta­mente un azzardo (habent sua side­rea lites), e tut­ta­via dovrebbe avere rilievo il con­vin­ci­mento dell’imputato per il quale i giu­dici (in par­ti­co­lare il pre­si­dente del col­le­gio) hanno mani­fe­stato la pro­pria opi­nione col­pe­vo­li­sta. Al riguardo vale richia­mare la giu­ri­spru­denza della Corte euro­pea dei diritti dell’uomo la quale ebbe ad affer­mare che deve avere rilievo il punto di vista della per­sona sot­to­po­sta a giu­sti­zia, doven­dosi creare nella stessa la fidu­cia che fughi ogni dub­bio d’imparzialità del giu­dice (sent. 1.10.1982, Pier­sak con­tro Bel­gio). Invero, l’istituto della incom­pa­ti­bi­lità e quella della ricu­sa­zione sono iscritti nell’area delle dispo­si­zioni pre­or­di­nate alla sal­va­guar­dia della ter­zietà del giu­dice, come ha sta­bi­lito la Corte costi­tu­zio­nale (sent. n. 331/1997).

In effetti il com­por­ta­mento del Tri­bu­nale — tra l’altro la irra­gio­ne­vole acce­le­ra­zione dell’iter del pro­cesso nell’imminenza della pre­scri­zione, non­ché la com­pres­sione del diritto di difesa in ordine all’ammissione di testi a disca­rico, hanno legit­ti­mato nell’imputato il sospetto della volontà dei giu­di­canti di giun­gere in tempo a pro­nun­ciare la sen­tenza di con­danna (già in pec­tore), ancor­ché desti­nata ad essere annul­lata dal giu­dice dell’appello, appunto per pre­scri­zione. Que­sto atteg­gia­mento col­pe­vo­li­sta dei giu­dici ha un chiaro signi­fi­cato poli­tico, non impor­tando ad essi che la con­danna sarà cer­ta­mente tra­volta in appello, appunto, per pre­scri­zione; ed incu­ranti, oltre­tutto, dell’aggravio del costo del pro­cesso (che sarebbe a carico della col­let­ti­vità), per spreco di eco­no­mie pro­ces­suali e di risorse mate­riali, e non a carico dell’imputato non condannato.

Ma il per­se­gui­mento di fini estra­nei ai doveri del magi­strato ed alla fun­zione giu­di­zia­ria costi­tui­sce anche grave ille­cito disci­pli­nare (art. 2 del decreto legi­sla­tivo 23 feb­braio 2006, n.109), oltre che ben s’intende, vio­la­zione del diritto di difesa per la man­cata escus­sione di testi a disca­rico: stu­pi­sce per­tanto che nes­suno di quelli che dovreb­bero inter­ve­nire (Mini­stro di giu­sti­zia e Pro­cu­ra­tore Gene­rale presso la Corte di cas­sa­zione, tito­lari dell’azione disci­pli­nare) si sia mosso.

Per altro, la stru­men­ta­liz­za­zione del pro­cesso quando l’imputato è Ber­lu­sconi si inse­ri­sce nel qua­dro di una stra­te­gia per­se­cu­to­ria (pro­ces­sare il nemico) per fini poli­tici, dif­fi­cile da negare: invero, il richia­marsi all’obbligatorietà dell’azione penale rap­pre­senta incon­te­sta­bil­mente il para­vento die­tro il quale i magi­strati “mili­tanti” si trin­ce­rano. Ber­lu­sconi è stato pro­ces­sato a Milano per oltre venti volte nell’arco di quasi un ven­ten­nio, senza che si sia giunti alla di lui con­danna. La verità è che sia suf­fi­ciente il solo fatto del pro­cesso, con il carico di gogna che com­porta, ad abbat­tere chiun­que costi­tui­sce un peri­colo per il loro stato pri­vi­le­giato (dice niente l’esultanza di magi­strati per le dimis­sioni di Ber­lu­sconi?). Ed i magi­strati pos­sono con­tare sull’appoggio deci­sivo dei comu­ni­sti, i quali sono indotti a ciò per inte­resse della loro bot­tega poli­tica. Insomma, “tu dai una cosa a me io do una cosa a te”. Ser­virsi della via giu­di­zia­ria per eli­mi­nare gli avver­sari poli­tici è stata la stra­te­gia adot­tata fin dal 1946 da Pal­miro Togliatti, al fine della costru­zione della società socia­li­sta ad imma­gine dell’Urss; in cam­bio i comu­ni­sti met­tono la loro note­vole forza (non solo par­la­men­tare) in difesa dei magistrati.

Ed allora: se è fon­dato il sospetto che quei giu­dici mila­nesi vogliono for­tis­si­ma­mente vogliono la con­danna di Ber­lu­sconi per un fine non di giu­sti­zia la domanda — se quei giu­dici, che così si com­por­tano, pos­sano, o meno, essere con­si­de­rati tali — non è affatto peregrina.

Io son con­vinto che quelli che chia­miamo giu­dici (per­ché così defi­niti nor­ma­ti­va­mente), tali non sono, ma sono, invece, auto­crati, sovrac­ca­ri­chi di poteri ed esenti da con­trolli demo­cra­tici e da ogni respon­sa­bi­lità, poli­tica e giu­ri­dica (e che, oltre­tutto, pre­ten­dono pure che i loro errori, per colpa grave e per­sino per dolo, siano pagati dallo Stato, cioè dalla collettività).

Ma, a que­sto punto è d’obbligo la domanda: quali sono gli attri­buti in forza dei quali i sog­getti cui è affi­dato il com­pito di ammi­ni­strare la giu­sti­zia pos­sano essere defi­niti giu­dici? Per rispon­dere ade­gua­ta­mente a sif­fatta domanda appare neces­sa­rio tener pre­senti le Carte, sia quella nazio­nale (la Costi­tu­zione) sia quelle sopra­na­zio­nali (Patti inter­na­zio­nali e Con­ven­zioni), più o meno vin­co­lanti per il nostro ordi­na­mento giuridico.

La Costi­tu­zione sta­bi­li­sce all’articolo 111 che ogni pro­cesso si svolge, nel con­trad­dit­to­rio tra le parti, in con­di­zioni di parità, davanti a giu­dice “terzo” e “imparziale”.

La Dichia­ra­zione Uni­ver­sale dei diritti dell’uomo — che ha un alto valore morale, non vin­co­lante giu­ri­di­ca­mente, appro­vata dall’Onu nel dicem­bre 1948 — sta­bi­li­sce che ogni indi­vi­duo ha diritto, in posi­zione di piena ugua­glianza, ad una equa e pub­blica udienza davanti ad un tri­bu­nale “indi­pen­dente ed impar­ziale”, al fine della deter­mi­na­zione dei suoi diritti e dei suoi doveri, non­ché della fon­da­tezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”.

La Con­ven­zione euro­pea dei diritti dell’uomo, del novem­bre 1950, all’art. 6 ricalca la dispo­si­zione della Dichia­ra­zione Uni­ver­sale, ma in più isti­tui­sce una giu­ri­sdi­zione sopran­na­zio­nale (la Corte di Stra­sburgo), per giu­di­care delle vio­la­zioni dei diritti, la quale può essere adita anche da qual­siasi per­sona, vit­tima della vio­la­zione di un suo diritto da parte di uno Stato ade­rente alla Convenzione.

Il Patto inter­na­zio­nale sui diritti civili e poli­tici, del dicem­bre 1966, all’articolo 14 recita che ogni indi­vi­duo ha diritto ad una equa e pub­blica udienza dinanzi a un tri­bu­nale “com­pe­tente, indi­pen­dente ed impar­ziale sta­bi­lito per legge”. Può affer­marsi, allora, che ovun­que il giu­dice, depu­tato ad ammi­ni­strare la giu­sti­zia, penale e civile, non solo non è parte — per­ché indif­fe­rente agli inte­ressi coin­volti nel pro­cesso -, ma è distinto e distante dalle parti, cia­scuna por­ta­trice di un pro­prio inte­resse, da tute­lare nel pro­cesso. In defi­ni­tiva, la tutela di diritti ed inte­ressi, pub­blici e pri­vati, è attuata mediante un pro­cesso, la cui deci­sione è rimessa ad un sog­getto diverso dalle parti (terzo), il quale deve avere, però, deter­mi­nati requi­siti: oltre ad ade­guata pro­fes­sio­na­lità, deve essere neu­trale rispetto alle ragioni delle parti con­ten­denti e non deve essere in alcun modo con­di­zio­nato da chic­ches­sia. Que­sto è il signi­fi­cato della ricor­rente espres­sione, in ogni Paese civile, di “giu­dice impar­ziale ed indi­pen­dente”. C’è però da pre­ci­sare che l’indipendenza del giu­dice va intesa non solo nel senso di non dipen­dere da altro potere, spe­cial­mente dal potere ese­cu­tivo, ma anche da opi­nioni e pre­giu­dizi che pos­sono tur­barne la sere­nità di giu­di­zio, ovvero da ideo­lo­gie poli­ti­che che sono estra­nee alla fun­zione del giu­di­care. Il fatto che oggi i pro­cessi si cele­brano prima in tele­vi­sione dà l’idea del con­di­zio­na­mento che il giu­dice può subire ad opera dei mass-media e, quindi, rap­pre­senta una dege­ne­ra­zione del pro­cesso. Per­tanto, non può dirsi impar­ziale il giu­dice che deve deci­dere della fon­da­tezza dell’azione penale di cui è tito­lare un suo col­lega, col quale ha nume­rosi inte­ressi comuni, ad esem­pio di car­riera e la difesa dell’abnorme potere della comune cor­po­ra­zione. Ed hanno gli uffici nello stesso Palazzo. I magi­strati difen­dono ad oltranza il vin­colo orga­nico che lega giu­dici e pub­blici mini­steri per­ché com­pren­dono che l’unione fa la forza.

Peral­tro molti nostri giu­dici sono affetti dal virus della poli­ti­ciz­za­zione. Ammo­niva Paolo Barile che il magi­strato che scam­bia il suo seg­gio con il palco cessa di essere magi­strato (Intro­du­zione al sag­gio di Piero Cala­man­drei: “Elo­gio dei giu­dici scritto da un avvo­cato”, Ponte delle Gra­zie 1989). E più recen­te­mente un magi­strato ha par­lato di “ideal tipi nega­tivi di magi­strato”, tra i quali quello di uomo di potere, che pur nel rispetto for­male delle norme, pro­sti­tui­sce la nobile fun­zione giu­di­zia­ria per scopi estra­nei alla fun­zione di giu­sti­zia (Caferra: “Il magi­strato senza qua­lità”, ed. Laterza 1996, para­fra­sando Robert Musil, che aveva scritto “L’uomo senza qua­lità”, opera restata incom­piuta). E’ utile avver­tire che quando si parla di pub­blico mini­stero non ven­gono in con­si­de­ra­zione i requi­siti di impar­zia­lità e di indi­pen­denza pro­pri del giu­dice e si com­prende bene la ragione: il pub­blico mini­stero è parte in quanto rap­pre­senta uno degli inte­ressi che si dibat­tono nel pro­cesso e per­ciò sarebbe un con­tro­senso defi­nirlo impar­ziale; né può essere indi­pen­dente per­ché la Costi­tu­zione pre­vede per il giu­dice, non anche per il pub­blico mini­stero, la sog­ge­zione sol­tanto alla legge. La indi­pen­denza del pub­blico mini­stero non solo non è riscon­tra­bile in alcun dato nor­ma­tivo, ma è sta­bi­lito che le sue fun­zioni sono sot­to­po­ste alla vigi­lanza del Mini­stro di giu­sti­zia (art. 69 dell’ordinamento giudiziario).

E’ depri­mente, però, con­sta­tare che le cose non sono desti­nate a cam­biare, almeno nell’immediato; per­ciò i giu­dici con­ti­nue­ranno ad essere appel­lati tali, anche quando sono “senza qua­lità”: ma, per carità, non chia­ma­teli “Vostro Onore”.

Mar­si­lio, 12 feb­braio 2012
Zona di fron­tiera (Face­book) — zonadifrontiera.org (Sito Web)

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